La divisione non è fra pubblico e privato: è fra l’animale e l’edificio
È il malinteso da cui nascono quasi tutte le lettere che finiscono in un cassetto. Il Comune e la Regione si occupano della popolazione di colombi che vive in città; il proprietario si occupa del suo edificio. Sono due partite diverse, con due normative diverse, e nessuna delle due chiude l’altra: un piano comunale non impedisce a un piccione di posarsi sul vostro cornicione, e una rete sul vostro cornicione non riduce di un capo la colonia del quartiere.

Risposta rapida
Le competenze si dividono così: Regione e Comune si occupano della popolazione di colombi — piani di controllo, divieti di alimentazione, aree pubbliche — nei limiti della legge 157/1992, che considera il colombo di città fauna selvatica. L’ASL valuta, prescrive e verifica le condizioni igienico-sanitarie: non è una squadra di intervento. Il proprietario dell’immobile, privato o pubblico che sia, risponde del proprio edificio: è lui che deve chiudere gli accessi, togliere gli appoggi e bonificare, e in molti regolamenti comunali questo è scritto come un obbligo. Non esiste un caso in cui aspettare l’altro sia la strategia giusta.
4 frasi che si sentono sempre, e perché nessuna delle quattro regge
Non sono sciocchezze: ognuna contiene una metà di verità, ed è proprio quella metà a far perdere mesi. Le mettiamo in fila prima delle norme, perché sono le posizioni con cui si arriva davanti alle norme.
1«Se ne occupa il Comune»: sì, ma della colonia
Il Comune interviene sulla popolazione e sugli spazi pubblici: divieti di alimentazione, monitoraggi, piani concordati con la Regione. Sono azioni che agiscono sul numero di animali nel quartiere, e servono. Quello che nessun piano fa è salire sul vostro tetto: la superficie su cui i colombi si posano resta un fatto vostro, e nessuna delibera la cambia.
2«Li tolgo io»: no, non potete
Il colombo di città rientra nella fauna selvatica protetta dalla legge 157/1992, e la Cassazione l’ha detto in modo esplicito. Catturarlo, ucciderlo o avvelenarlo non è un’iniziativa che un privato può prendere, e chi la prende risponde penalmente. Quello che invece potete fare, e che nessuno vi vieta, è chiudere il varco della foto.
3«Chiamo l’ASL»: l’ASL valuta, non interviene
I servizi veterinari e di igiene pubblica dell’azienda sanitaria fanno una cosa precisa: accertano se esiste una condizione di rischio, la qualificano e prescrivono. Non sono una squadra operativa e non tolgono nidi. La segnalazione all’ASL serve, ma serve a far mettere per iscritto un problema — e il seguito ricade su chi ha in custodia il luogo.
4«Non è colpa mia se si posano»: la legge dice altro
L’art. 2051 del codice civile non parla di colpa, parla di custodia: chi ha una cosa in custodia risponde del danno che quella cosa provoca, a meno che non dimostri il caso fortuito. Se qualcuno scivola sotto il vostro portico o l’auto di un terzo si rovina sotto il vostro cornicione, il cartello giallo non basta. È il punto in cui il problema smette di essere fastidio e diventa esposizione.
Le tre righe di legge che decidono chi deve muoversi
Su questo tema circola più sentito dire che diritto. Qui sotto ci sono tre formule riportate come sono scritte, con il link al testo ufficiale: una viene dal codice civile, una dalla legge sulla fauna selvatica, una dal testo unico degli enti locali. In tre righe c’è tutta la divisione delle competenze.
| Riferimento | Che cosa dice, alla lettera | Che cosa significa in pratica | Link |
|---|---|---|---|
| Codice civileArticolo 2051 — Danno cagionato da cosa in custodia | «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»È l’articolo su cui si fondano le cause per danni da guano fra vicini, in condominio e verso terzi. | Non si discute di colpa ma di custodia: il proprietario o l’amministratore risponde di ciò che l’edificio provoca. Sapere che i colombi ci sono e non fare niente è esattamente la posizione peggiore. | fonte |
| Legge 157/1992Articolo 2, comma 1 — oggetto della tutela | «Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale»Il comma 2 esclude solo talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole: i colombi non sono nell’elenco. | È la ragione per cui il colombo di città non si tocca di propria iniziativa. La Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004) ha stabilito che il colombo torraiolo va incluso fra gli animali selvatici perché vive in stato di libertà naturale. | fonte |
| D.Lgs. 267/2000Articolo 50, comma 5 — ordinanze del sindaco | «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale»È il Testo unico degli enti locali. La versione è quella vigente. | L’ordinanza del sindaco esiste, ma le parole che contano sono contingibili e urgenti ed emergenze: è uno strumento eccezionale. Non è la procedura ordinaria per far ripulire una facciata, e chiederla come se lo fosse è il modo più sicuro di non ottenere niente. | fonte |
E il piano di controllo? L’art. 19 della stessa legge 157/1992 affida alle Regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, per motivi che comprendono quelli sanitari. Il controllo dev’essere selettivo, si pratica di norma con metodi ecologici e passa dal parere dell’istituto scientifico nazionale, oggi ISPRA. È il binario su cui viaggiano i piani comunali e provinciali sul colombo di città: un percorso amministrativo con tempi propri, che riguarda la popolazione e non il singolo edificio.
La tabella che conviene avere sottomano prima di scrivere a qualcuno
La colonna che quasi nessuno legge è la terza: quella di ciò che ognuno non fa. È lì che si capisce perché una segnalazione mandata all’ufficio sbagliato non ottiene una risposta negativa — non ne ottiene nessuna.
| Chi | Che cosa può fare | Che cosa non fa | Su quale base |
|---|---|---|---|
| Regionetitolare del controllo faunistico | Approva i piani di controllo del colombo di città, ne stabilisce metodi e durata, raccoglie i rendiconti. | Non entra nei singoli immobili e non gestisce le segnalazioni dei cittadini. | Art. 19 della legge 157/1992, con il parere dell’istituto scientifico nazionale. |
| Comunegestisce il territorio urbano | Divieti di somministrazione di alimenti con sanzione, monitoraggi, interventi sugli edifici e sugli spazi di proprietà comunale, e — in molti regolamenti — l’obbligo per i privati di chiudere i siti di nidificazione. | Non interviene sugli edifici privati al posto del proprietario, salvo il caso dell’ordinanza rimasta ineseguita. | Regolamenti comunali di igiene ed edilizi; art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 per le ordinanze. |
| Sindacoautorità sanitaria locale | Adotta ordinanze contingibili e urgenti quando esiste un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. | Non usa l’ordinanza come strumento ordinario: fuori dall’urgenza il provvedimento è attaccabile. | Art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. |
| ASLvaluta e prescrive | Accerta la situazione con i servizi veterinari e di igiene pubblica, la qualifica sul piano sanitario, prescrive e verifica. | Non è una squadra di intervento: non toglie nidi, non bonifica, non installa niente. | Competenze dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie. |
| Proprietario o amministratoreha l’edificio in custodia | Chiude gli accessi, toglie gli appoggi, fa bonificare, delibera i lavori e risponde dei danni verso terzi. | Non può catturare, spostare o sopprimere gli animali, e non può intervenire su un nido occupato. | Art. 2051 del codice civile; legge 157/1992 per i limiti; regolamenti comunali per gli obblighi. |
| Chi occupa l’immobileinquilino o conduttore | Segnala per iscritto alla proprietà e all’amministratore, tiene pulito quello che gli compete, documenta con foto e date. | Non decide né paga gli interventi sulle parti comuni o strutturali. | Rapporto contrattuale con la proprietà; artt. 1576 e seguenti del codice civile. |
Attenzione al livello della norma. Le prime tre righe stanno in leggi nazionali, uguali dappertutto. Le altre dipendono anche dal regolamento comunale di igiene e dal regolamento edilizio, che cambiano da Comune a Comune: in diversi piani regionali e comunali è scritto in modo esplicito l’obbligo di occludere o eliminare i siti riproduttivi dei colombi negli edifici, a carico delle proprietà pubbliche, degli amministratori di condominio e di chiunque vanti diritti reali sull’immobile. Prima di dare per scontato che nel vostro Comune non ci sia, cercatelo: cambia il tono di tutta la conversazione.
Ci sono due partite in campo, e si vincono con squadre diverse
Se si tiene ferma questa distinzione, quasi tutte le domande su «chi deve intervenire» si sciolgono da sole. La prima partita riguarda quanti animali ci sono in città; la seconda riguarda dove possono stare sul vostro edificio. Sono indipendenti: si può vincere una e perdere l’altra.
La colonia: è pubblica, ed è lenta
Quanti colombi vivono in un quartiere dipende da quanto cibo trovano e da quanti siti di nidificazione hanno a disposizione. Agire su questo significa piani, divieti, regolamenti e anni: è materia della Regione e del Comune, passa da procedure amministrative e da un parere scientifico, e nessun singolo cittadino la può accelerare da solo.
- Gli strumenti sono il divieto di alimentazione, il monitoraggio e i piani di controllo previsti dall’art. 19 della 157/1992.
- Il risultato si misura in stagioni, non in settimane.
- Il contributo che può dare un privato è reale ma indiretto: chiudere i propri siti di nidificazione toglie posti alla colonia.
Le superfici: sono vostre, e sono rapide
Dove i colombi si posano e dove nidificano sul vostro immobile dipende da com’è fatto l’immobile. Qui non serve nessuna autorizzazione per rendere una superficie inutilizzabile, non c’è da aspettare nessuna delibera, e il risultato si vede nel giro di poche settimane dal montaggio.
- Si agisce sugli appoggi e sulle cavità: cornicioni, sottotetti, cassonetti, intercapedini, vani tecnici.
- L’unico vincolo di calendario è il nido occupato, su cui non si interviene finché ci sono uova o piccoli.
- È anche l’unica delle due che vi mette al riparo dall’art. 2051: aver fatto qualcosa, e poterlo dimostrare, cambia la vostra posizione.
La frase da portarsi via è questa: nessuna delle due partite si vince aspettando che l’altra finisca. Il piano comunale non vi ripulisce la facciata, e la vostra facciata pulita non riduce la colonia. Chi comincia dalla seconda ottiene un risultato visibile subito, e nel frattempo ha smesso di offrire alla colonia i posti che le servono.
6 situazioni tipiche, e di chi è la mossa successiva
Le stesse regole, applicate ai posti in cui la domanda arriva davvero. In cinque casi su sei la mossa successiva è di chi possiede o amministra l’immobile: non è una nostra opinione, è la conseguenza dell’art. 2051 e dei regolamenti comunali di igiene.
1Il davanzale e il balcone di casa vostra
È la parte più semplice e la più fraintesa: se il balcone è di proprietà esclusiva, il problema è vostro e la soluzione anche. Non serve un’assemblea per mettere un dissuasore sul proprio parapetto; serve solo verificare che quello che si monta non alteri il decoro architettonico della facciata, perché su quello il condominio ha voce.
2La gronda e il tetto: qui si passa all’assemblea
Coperture, gronde, sottotetti e facciate sono parti comuni, e l’intervento lo delibera l’assemblea con spesa ripartita in millesimi. La buona notizia è che le opere fatte per rendere l’edificio più salubre e sicuro rientrano fra le innovazioni agevolate dall’art. 1120, comma 2 del codice civile: la maggioranza richiesta è più bassa di quella che molti temono.
3La facciata su strada: il guano che degrada
Il guano non è solo sporco: è acido, trattiene umidità e sulla lattoneria e sugli intonaci lavora nel tempo. Da qui nasce la parte più concreta della responsabilità del custode — non tanto il rischio sanitario, quanto il fatto che si sta lasciando degradare una cosa che si ha in custodia, e che il degrado è documentabile a vista da chiunque passi.
4Il marciapiede davanti all’ingresso
È il punto in cui il vostro edificio incontra le persone. Se qualcuno scivola, la domanda che si farà non è di chi sono i piccioni: è chi aveva in custodia quella superficie e che cosa aveva fatto per renderla sicura. Il cartello giallo è una misura temporanea; da solo, dopo qualche mese, dimostra che si sapeva.
5I locali tecnici e le pertinenze
Cabine, box, tettoie, vani contatori: sono di qualcuno, ma spesso non sono di nessuno nella pratica quotidiana. Nessuno li ispeziona e nessuno li mette in un piano di manutenzione, e diventano i posatoi più stabili di tutto il complesso. Nei condomini e nei comparti industriali sono il primo punto da assegnare a un responsabile, prima ancora che a un fornitore.
6L’edificio pubblico o vincolato
Qui il proprietario è un ente, e alla catena si aggiunge la Soprintendenza: su un bene vincolato l’intervento va autorizzato e deve essere reversibile e poco visibile. La fotografia è di un cantiere Birdstop su un monumento romano: la rete chiude il volume dell’arco senza toccare la muratura. I tempi sono più lunghi, la competenza resta comunque del proprietario.
7 passaggi, e i primi tre non costano niente
Vale sia per un privato sia per un ufficio tecnico. L’ordine conta più del contenuto: quasi tutte le pratiche che si arenano lo fanno perché il passaggio quattro è stato fatto per primo, senza i tre che dovevano venire prima.
- Fotografate e datate. Il posatoio con gli animali sopra, la superficie sotto, i danni. Serviranno in assemblea, all’assicurazione e — se si arriva lì — in causa. Una fotografia con la data è l’unica cosa che dimostra da quanto dura.
- Stabilite di chi è la superficie. Proprietà esclusiva, parte comune, pertinenza, suolo pubblico. Cambia chi decide e chi paga, e senza questa risposta ogni lettera va all’indirizzo sbagliato.
- Cercate il regolamento comunale di igiene del vostro Comune. È il documento che nessuno legge e che spesso contiene sia il divieto di alimentazione sia l’obbligo di chiudere i siti di nidificazione. Se c’è, avete un riferimento scritto da citare.
- Scrivete a chi ha il potere di decidere, non a chi vi ascolta. All’amministratore per le parti comuni, alla proprietà se siete in affitto, all’ufficio tecnico se l’immobile è pubblico. Raccomandata o PEC: serve la data certa, non il tono.
- Segnalate all’ASL solo se c’è una questione sanitaria vera. Deiezioni in quantità su aree di passaggio, nidi in ambienti abitati, polveri in un locale frequentato. La segnalazione mette agli atti la situazione: è questo che serve, non un intervento che non arriverà.
- Fate valutare la superficie da chi la deve trattare. Metri lineari, tipo di supporto, presenza di cavità, periodo dell’anno. È il momento in cui si smette di parlare di responsabilità e si comincia a parlare di lavoro.
- Bonificate prima, proteggete dopo, e conservate il verbale. Il documento dell’intervento è la prova che avete agito: nel confronto con l’art. 2051 cambia completamente la vostra posizione, e in un condominio chiude la discussione su chi ha fatto cosa.
Se dovete fare un passaggio solo, fate il terzo: leggete il regolamento di igiene del vostro Comune. In molti casi contiene già, scritto nero su bianco, l’obbligo che state cercando di far riconoscere — e citarlo in una lettera vale più di tre pagine di ragionamenti.
Se la competenza è vostra, la parte tecnica la facciamo noi
Mandateci due foto: il punto in cui si posano e la superficie sotto. Vi diciamo di che tipo di superficie si tratta, se il problema è sosta o nidificazione, e se il periodo dell’anno consente di intervenire subito o no. Non vi chiediamo di comprare nulla per farlo.
0584 433 198Scrivici dal modulo4 cose da non fare, e due sono anche vietate
Le prime due possono costare una sanzione o peggio. Le altre due non sono vietate da nessuno: costano soltanto tempo, danni e, alla fine, una posizione difficile da difendere.
Dare da mangiare, anche «solo un po’»
È la variabile che più di ogni altra decide quanti colombi vivono in un’area, e in moltissimi Comuni è vietato con sanzione. Non è una regola simbolica: una fonte di cibo costante fa passare una colonia da stagionale a stabile, e nessun dissuasore installato a valle compensa un punto di alimentazione a monte. Se il vicino lo fa, il regolamento comunale è l’argomento da usare.
Catturare, spostare o sopprimere gli animali
Non è una zona grigia: il colombo di città rientra nella fauna selvatica tutelata dalla legge 157/1992 e la Cassazione l’ha confermato. Ogni forma di cattura o soppressione fuori dai piani autorizzati espone a conseguenze penali, e lo spostamento non funziona comunque — gli animali tornano. La strada legittima passa dai piani di controllo della Regione e del Comune.
Toccare un nido con uova o piccoli
Su un nido occupato non si interviene: si mette in sicurezza l’area sottostante, si protegge tutto il resto dell’edificio e si programma la chiusura di quella cavità a stagione conclusa. È il motivo per cui una segnalazione di maggio spesso significa fare metà del lavoro subito e metà in autunno, e per cui conviene far partire il sopralluogo molto prima di quando serve.
Aspettare che si muova qualcun altro
È l’errore più costoso, perché non sembra un errore: sembra prudenza. Ma la colonia cresce mentre si aspetta, il guano continua a lavorare sulla facciata, e soprattutto matura la posizione peggiore davanti all’art. 2051 — quella di chi sapeva e non ha fatto niente. Non serve risolvere tutto: serve poter dimostrare di aver cominciato.
Come si lavora sul pubblico e come si lavora sul privato
Che aspetto ha un intervento su un’area aperta al pubblico
Piazzali, aree verdi, cimiteri, spazi comunali: superfici enormi su cui non c’è niente da attrezzare. Nel video si vede il tipo di soluzione che si adotta quando il problema è l’area e non l’edificio — ed è anche il modo più chiaro per capire che cosa un ente può fare e che cosa invece resta al proprietario dell’immobile.
La falconeria per aree aperteSul vostro parapetto non serve l’autorizzazione di nessuno
È l’altra metà della pagina: la superficie di proprietà esclusiva, dove si può intervenire subito. Nel video si vede quanto poco si legge un sistema a filo su un parapetto — il punto che conta in condominio, perché il decoro architettonico della facciata è l’unica cosa su cui gli altri condomini hanno voce in capitolo.
Come funziona FlyAwayTre lavori su beni pubblici, con tre catene di competenze diverse
Li abbiamo scelti perché in tutti e tre il committente era un ente, e in tutti e tre la parte più lunga non è stata l’installazione: è stata stabilire chi doveva autorizzare che cosa.
Caso studioMetropolitana ATAC, Roma
Un’infrastruttura pubblica frequentata a ogni ora, in cui il gestore è anche il custode: bonifica in orario di chiusura e sistemi scelti area per area, senza mai fermare il servizio.
Leggi il caso studio
Caso studioPorta Asinaria, Mura Aureliane
Un bene vincolato dello Stato: qui alla catena delle competenze si aggiunge la Soprintendenza, e la soluzione deve essere reversibile e quasi invisibile. È il caso limite del percorso autorizzativo.
Leggi il caso studio
Caso studioCimitero di Corsico
Un’area comunale ampia e aperta al pubblico, dove non c’è una superficie da attrezzare: mostra bene che cosa può fare un ente sulla propria area, e quali sono i limiti di questa strada.
Leggi il caso studio6 sistemi, e in città la metà della scelta è estetica
Su un edificio urbano il criterio tecnico non basta: c’è una facciata che si vede dalla strada, ci sono altri condomini, e su un immobile vincolato c’è la Soprintendenza. La domanda «quanto si vede» pesa qui quanto la domanda «quanto funziona».
1Reti anti-volatili
Dove ha senso: sottotetti, cavedi, archi, logge, vani impiantistici: i volumi in cui si nidifica.
È l’unico sistema che toglie davvero lo spazio, quindi è quello che risolve la nidificazione — la parte che più interessa a un regolamento comunale. Il limite onesto: o chiude tutto o non conta, e in facciata a vista si nota.
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2Dissuasori a spillo
Dove ha senso: bordi e cornicioni che non si vedono dalla strada: retro, cavedi interni, coronamenti alti.
Economici e affidabili su un bordo semplice. Il limite onesto: su una facciata in vista si notano, e in condominio il decoro architettonico è l’unica cosa su cui gli altri possono opporsi — conviene non dargliene motivo.
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3BirdTikol e TikolPannel
Dove ha senso: davanzali, parapetti, unità esterne, profili metallici stretti in vista.
Acciaio inox sottile, che a distanza di lettura quasi non si nota: è la risposta al problema estetico. Il limite onesto: è per bordi e piani contenuti, non per superfici ampie, e va tenuto libero dai detriti.
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4FlyAway
Dove ha senso: cornicioni lunghi, coronamenti, edifici storici e facciate su strada.
Lavora senza punte e senza contatto, e da terra praticamente non si legge: è il sistema che passa più facilmente su un prospetto vincolato. Il limite onesto: va teso bene e ricontrollato, e non chiude nessuna cavità.
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5BirdLaser AI
Dove ha senso: piazzali, coperture ampie, aree pubbliche estese dove non c’è un bordo da attrezzare.
Copre superficie invece che metri lineari, quindi è l’unico sostenibile su grandi aree. Il limite onesto: rende soprattutto nelle ore di poca luce, va programmato e non chiude nessun varco.
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6Falconeria
Dove ha senso: cimiteri, parchi, aree comunali molto ampie, dove non esiste una superficie su cui installare.
È deterrenza vera, non simbolica: c’è un predatore. Il limite onesto: sposta il gruppo e non chiude niente, richiede sessioni ripetute nel tempo e non sostituisce la protezione degli edifici.
Vedi la pagina del sistemaSe l’edificio è in condominio o è vincolato, la scelta si fa a partire dal prospetto e non dal catalogo. I sistemi che non si vedono costano un po’ di più al metro, ma sono gli unici che non fanno nascere una seconda discussione — e la seconda discussione, in assemblea o in Soprintendenza, costa molto più della differenza.
4 fasi, e la prima serve anche a chi deve decidere
In città il documento conta quanto il lavoro: serve all’amministratore per portarlo in assemblea, all’ufficio tecnico per motivare una determina, al proprietario per dimostrare di aver agito. Per questo la relazione non è un allegato commerciale, è parte del servizio.
Sopralluogo con la mappa delle superfici e delle proprietà
Si misurano i metri lineari di bordo, si aprono le cavità, si sale in copertura. Ma si segna anche di chi è ogni superficie: proprietà esclusiva, parte comune, pertinenza, suolo pubblico. È l’informazione che serve per capire chi delibera e chi paga.
Relazione con le foto, i metri e i vincoli
Un documento che si può allegare a una convocazione o a una pratica: che cosa c’è, dove, quanto, e quali vincoli si applicano — periodo riproduttivo, decoro architettonico, eventuale tutela del bene. Serve a far prendere una decisione a persone che non saliranno mai su quel tetto.
Bonifica prima, protezione dopo
Rimozione dei nidi e del materiale accumulato con umidificazione preventiva, protezioni e conferimento; poi si monta. Chiudere una cavità ancora occupata è il modo più sicuro di doverla riaprire, e su un nido con uova o piccoli l’intervento si sposta a stagione conclusa.
Verbale, foto punto per punto e cosa ricontrollare
Si lascia la documentazione dell’intervento. Non è burocrazia: davanti all’art. 2051 è la parte che dimostra che chi aveva l’edificio in custodia si è comportato da custode, e in condominio chiude la discussione su chi ha fatto che cosa.
Che aspetto ha un impianto su un edificio che si vede da tutta la piazza
Queste due fotografie vengono da un intervento su edifici storici nel centro di Minervino di Lecce. Le abbiamo scelte perché mostrano i due dettagli che in città contano davvero: quanto poco si vede l’impianto da sotto, e il cartello che avverte chi salirà lì per manutenzione. Le altre immagini di questa pagina illustrano situazioni tipiche e sono dichiarate come tali.


Il lavoro completo è raccontato nel caso studio di Minervino di Lecce.
Cosa dicono i clienti Birdstop
Recensioni verificate su Trustpilot, una piattaforma che non controlliamo noi.

Linda Abenaim, biologa ed entomologa
L’area scientifica Ekonore osserva che la dimensione di una colonia urbana è determinata da due fattori indipendenti: la disponibilità di cibo e il numero di siti utilizzabili per la nidificazione. Il primo è una questione collettiva — alimentazione volontaria, rifiuti, residui alimentari all’aperto — e su quello agiscono i regolamenti comunali. Il secondo è distribuito su migliaia di edifici privati: ogni sottotetto aperto, ogni cassonetto di tapparella non chiuso, ogni cavità sotto un coppo è un posto in più a disposizione.
Da qui viene l’osservazione che riguarda più da vicino chi legge questa pagina: la chiusura dei siti di nidificazione su un singolo edificio ha due effetti diversi che vale la pena tenere distinti. Sul proprio immobile l’effetto è immediato e completo, perché quel volume smette di esistere. Sulla colonia del quartiere l’effetto è piccolo ma reale, e diventa significativo solo se molti proprietari lo fanno. È il motivo tecnico per cui i piani comunali che funzionano meglio non si limitano al divieto di alimentazione, ma includono l’obbligo di occludere i siti riproduttivi sugli edifici.
Contenuto tecnico rivisto dall’area scientifica Ekonore.
Enti, infrastrutture e monumenti: ci lavoriamo già
Amministrazioni, gestori di servizi pubblici, siti archeologici e grandi proprietà: contesti in cui la parte più delicata non è il montaggio, ma il percorso autorizzativo che lo precede. I marchi sono quelli pubblicati sulla pagina dei partner.






6 certificazioni con un numero che potete verificare
In un affidamento pubblico o in una qualifica fornitori queste righe sono la prima cosa che viene chiesta, e la UNI EN 16636 è quella pertinente: certifica chi eroga il servizio di gestione degli infestanti, non il materiale installato. La UNI/PdR 125 e la registrazione EMAS compaiono sempre più spesso fra i criteri premianti delle gare.
Certificati rilasciati da Kiwa a Ekonore S.r.l. — Birdstop è la divisione allontanamento volatili di Ekonore.
Piccioni in città: domande e risposte
Chi deve togliere i piccioni dal tetto del mio condominio?
Il condominio, cioè l’assemblea su proposta dell’amministratore. Il tetto è parte comune, quindi la decisione e la spesa sono di tutti i condomini in proporzione ai millesimi. Il Comune non interviene sugli edifici privati al posto del proprietario, salvo il caso in cui abbia emesso un’ordinanza e questa sia rimasta ineseguita. Se l’amministratore non si muove, la richiesta va messa per iscritto con data certa: è il primo passo che conta davvero.
Posso mettere una rete o dei dissuasori sul mio balcone senza chiedere niente a nessuno?
Sul balcone di proprietà esclusiva sì, senza autorizzazione dell’assemblea. L’unico limite è il decoro architettonico della facciata: un intervento che ne altera l’aspetto può essere contestato dagli altri condomini, e per gli interventi visibili l’art. 1122, comma 2 del codice civile prevede che si dia preventiva notizia all’amministratore. Nella pratica, scegliere un sistema poco visibile risolve la questione prima che nasca.
Il piccione è un animale protetto? Posso spostarlo o catturarlo?
No, non potete. Il colombo di città rientra nella definizione di fauna selvatica dell’art. 2, comma 1 della legge 157/1992 — il comma 2 esclude soltanto talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole — e la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004) ha stabilito che il colombo torraiolo va incluso fra gli animali selvatici. Cattura, spostamento e soppressione passano dai piani di controllo autorizzati dalla Regione. Quello che potete fare, senza chiedere niente a nessuno, è rendere inutilizzabili le superfici del vostro edificio.
A cosa serve segnalare all’ASL, se poi non interviene?
Serve a mettere agli atti una situazione. I servizi veterinari e di igiene pubblica accertano, qualificano il rischio e possono prescrivere: la loro valutazione è un documento, e un documento cambia il peso di una richiesta all’amministratore, alla proprietà o all’ufficio tecnico. Aspettarsi che arrivi una squadra a togliere i nidi porta solo a perdere tempo.
Il vicino dà da mangiare ai piccioni: cosa posso fare?
Verificate il regolamento comunale di igiene: in moltissimi Comuni la somministrazione di alimenti ai colombi in luogo pubblico è vietata e sanzionata, e in quel caso la segnalazione va alla polizia locale. Se l’alimentazione avviene su proprietà privata la questione è più complessa e passa dal regolamento condominiale e, se ne derivano immissioni intollerabili, dall’art. 844 del codice civile. In entrambi i casi conviene documentare con foto e date prima di scrivere.
Chi paga i danni se il guano rovina l’auto o fa scivolare qualcuno?
Il criterio è l’art. 2051 del codice civile: risponde chi ha la cosa in custodia, salvo prova del caso fortuito. Se il guano arriva da una parte comune risponde il condominio; se arriva da un balcone di proprietà esclusiva risponde quel proprietario; se il posatoio è su un edificio pubblico risponde l’ente proprietario. La posizione peggiore è quella di chi sapeva e non ha fatto niente: aver commissionato un sopralluogo e conservare il verbale di un intervento cambia concretamente il quadro.
Il Comune ha un piano di controllo dei colombi: devo aspettare quello?
No, sono due cose che non si sostituiscono. Il piano agisce sulla popolazione del quartiere con i tempi dell’amministrazione; il vostro edificio resta come è finché qualcuno non lo tratta. Anzi: chiudere i vostri siti di nidificazione è il contributo più concreto che un privato può dare al piano, perché toglie alla colonia dei posti che oggi le state offrendo.
Ho un edificio vincolato: cambia qualcosa?
Cambia il percorso, non la competenza. Il proprietario resta responsabile, ma l’intervento va autorizzato dalla Soprintendenza e deve rispettare i principi di reversibilità e minimo impatto visivo: si privilegiano i sistemi che non forano, non incollano e non si vedono dal basso. I tempi si allungano di qualche mese, quindi conviene far partire la pratica molto prima di quando il problema diventa urgente. Ne abbiamo scritto per esteso negli approfondimenti sui beni culturali.
Se la superficie è vostra, il resto è solo un lavoro da fare
Tipo di immobile, chi è il proprietario delle superfici interessate, da quanto dura e se ci sono vincoli. Con queste quattro informazioni si capisce se serve un sopralluogo, che tipo di sistema regge il vincolo estetico e in che periodo dell’anno si può intervenire.
0584 433 198Scrivici dal moduloContinua a leggere
Raccontateci di che edificio si tratta
Condominio, casa singola, immobile pubblico o bene vincolato; quali superfici sono interessate e chi ne è proprietario; da quanto dura. Se allegate una foto del punto in cui si posano e una della superficie sotto, vale mezza pagina di descrizione.
