Ti hanno consigliato qualcosa e ti sei chiesto se sia legale? Fai bene a chiedertelo
Allontanare i colombi è legittimo. Ucciderli, avvelenarli o catturarli senza autorizzazione no, e la differenza non è una sfumatura: passa fra un intervento tecnico e un illecito. Prima di comprare o di far montare qualcosa, guarda due cose: che cosa fa esattamente quel sistema all’animale, e chi ti sta dicendo che si può fare. Qui trovi che cosa è consentito, che cosa no e su quali norme si regge.

Risposta rapida
In Italia la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e la disciplina vigente è la Legge 11 febbraio 1992 n. 157. Il colombo di città non compare fra le poche specie escluse dalla legge (art. 2, comma 2: talpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole) e la lettura prevalente lo considera fauna selvatica in stato di naturale libertà: non è specie cacciabile e il contenimento numerico è materia di piani pubblici ai sensi dell’art. 19, con il parere di ISPRA.
Per un privato, un condominio o un’azienda la conseguenza pratica è semplice: non si elimina, si allontana. Sono consentiti i sistemi che rendono inospitale l’appoggio o chiudono il varco senza ferire né intrappolare — reti tese e ancorate, fili a impulso a bassissima energia, dissuasori visivi e olfattivi, laser, barriere meccaniche. Restano fuori dalla legge veleni, esche, colle, trappole e qualunque metodo cruento: ricadono negli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale, le cui pene sono state inasprite dalla L. 82/2025, in vigore dal 1° luglio 2025.
Da qui in avanti la pagina fa una cosa sola: mette in fila le norme che contano, dice quali metodi stanno dentro e quali fuori, e mostra come si documenta un impianto quando l’edificio è un condominio, uno stabilimento alimentare o un bene vincolato.
Se ne riconosci due, la domanda giusta è che cosa fa quel sistema
Sono le situazioni in cui è facile commettere un illecito senza accorgersene, seguendo un consiglio dato in buona fede.
- Qualcuno ti ha proposto un prodotto che «li fa sparire» senza spiegarti come.
- Ti è stato consigliato un veleno, un’esca o una trappola.
- C’è un nido e ti hanno detto di buttarlo via senza guardare dentro.
- Non sai se sul tuo edificio serva un’autorizzazione per montare qualcosa.
- Hai letto online consigli contraddittori sulla legge.
- Vuoi risolvere, ma non a costo di fare del male agli animali.
Se ne riconosci due, prima di procedere conviene sapere dove passa il confine: allontanare si può, il resto no. Qui sotto c’è la riga, con le norme che la reggono.
Che cosa dice davvero la legge sui dissuasori per piccioni
Quattro norme, e sono sempre le stesse: la legge sulla fauna selvatica, due articoli del codice penale, la disciplina della sicurezza sul lavoro per chi esegue l’intervento e il regolamento del Comune in cui si trova l’edificio.

1. La fauna selvatica è tutelata: L. 157/1992
L’art. 1, comma 1 è netto: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale». L’art. 2 stabilisce che ne fanno parte le specie di mammiferi e uccelli con popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale, e al comma 2 elenca le uniche esclusioni: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole».
Il colombo di città non è in quell’elenco. Non è nemmeno fra le specie particolarmente protette dell’art. 2, né fra quelle cacciabili dell’art. 18. La lettura prevalente — accolta dalla giurisprudenza e dai piani regionali di controllo — è che si tratti di fauna selvatica in stato di naturale libertà, con due conseguenze concrete: non lo si può abbattere, e la riduzione numerica della colonia è materia di piani di controllo pubblici ex art. 19, che richiedono il parere di ISPRA. Non è quindi qualcosa che un condominio o un’azienda possano decidere per conto proprio.
Una precisazione che vale per metà del web italiano, e anche per la versione precedente di questa pagina: la L. 968/1977 non è più in vigore. È stata sostituita dalla L. 157/1992. Se un preventivo o una relazione tecnica la cita come norma attuale, quel documento non è aggiornato.
2. I metodi cruenti sono reato: artt. 544-bis e 544-ter c.p.
L’art. 544-bis punisce chi «per crudeltà o senza necessità» cagiona la morte di un animale con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro; se il fatto è commesso con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, si sale a uno-quattro anni e 10.000-60.000 euro. L’art. 544-ter punisce il maltrattamento — lesioni, sevizie, somministrazione di sostanze vietate — con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, aumentata della metà se ne deriva la morte dell’animale. Sono i testi aggiornati dalla L. 6 giugno 2025 n. 82, in vigore dal 1° luglio 2025: chi cita ancora «da tre a diciotto mesi» sta leggendo una versione superata.
A questi si affianca l’art. 727 c.p., che sanziona la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura: è la norma che entra in gioco quando un dispositivo — una colla, una rete montata male, una trappola — non uccide ma intrappola.

3. Chi esegue l’intervento: D.Lgs. 81/2008
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro — non, come si legge spesso, il Testo Unico Ambientale, che è invece il D.Lgs. 152/2006. Qui conta per due ragioni molto concrete: il guano è un rischio biologico per chi lo rimuove, e quasi ogni posa su cornicioni, coperture e lastrici è lavoro in quota. Un’impresa che interviene senza DPI, senza piano di lavoro e senza personale formato espone il committente, non solo sé stessa.
4. Il Comune: foraggiamento e obblighi del proprietario
Non esiste una legge nazionale che vieti di dare da mangiare ai colombi: è materia di regolamenti comunali di polizia urbana o di tutela degli animali. Il Comune di Milano, per esempio, vieta espressamente di fornire cibo ai colombi su tutto il territorio cittadino (Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, art. 31); Firenze disciplina la somministrazione di alimenti agli uccelli selvatici con un disciplinare attuativo e relative sanzioni. Alcuni Comuni, come Venezia, chiedono in più ai proprietari di edifici disabitati o sfitti di chiudere gli accessi a stanze, soffitte e abbaini per impedirne l’uso come sito di nidificazione: è esattamente il tipo di intervento che qui chiamiamo «chiudere il varco».
Prima di scrivere un capitolato, quindi, la domanda non è solo «questo sistema è legale?», ma anche «che cosa chiede il regolamento di questo Comune, e l’edificio ha vincoli paesaggistici o monumentali?».
Metodo per metodo: che cosa è consentito e con quale norma
La colonna di destra è quella da citare in un capitolato o in una risposta a un condòmino che chiede «ma si può fare?».
| Metodo | Ammesso? | Perché, e con quale riferimento |
|---|---|---|
![]() | Consentito | Nessuna norma le vieta. Devono essere in tensione e ancorate a regola d’arte: una rete lasca che intrappola un volatile diventa un problema penale (art. 544-ter, art. 727 c.p.). |
![]() | Consentito | L’impulso rende l’appoggio sgradevole senza ferire. Diverso il caso di impianti improvvisati a tensione pericolosa, che possono ferire animali e persone. |
![]() | Consentito | Agiscono sulla percezione dell’animale, non sul suo corpo. Nessun vincolo specifico oltre a quelli edilizi e paesaggistici. |
![]() | Consentito | Purché non taglienti e installati in modo da non ferire. Su edifici storici vanno verificati i vincoli prima della posa. |
![]() | Consentito | Il fascio non ferisce. Vanno rispettati i limiti di classe del dispositivo e le condizioni d’uso dichiarate dal costruttore. |
![]() | Consentito, anzi necessario | È il presupposto di qualunque posa. Per chi la esegue vale il D.Lgs. 81/2008: rischio biologico e, quasi sempre, lavoro in quota. |
![]() | Consentito | È la misura che alcuni regolamenti comunali chiedono espressamente ai proprietari di immobili disabitati. |
Foraggiamento dei colombi | Dipende dal Comune | Non c’è una norma nazionale: il divieto è nei regolamenti comunali. A Milano è vietato su tutto il territorio cittadino. |
Veleni, esche tossiche, sostanze nocive | Vietato | Uccisione di animali: art. 544-bis c.p. Nessuna «necessità» invocabile, visto che esistono metodi non cruenti. |
Colle e trappole adesive | Vietato | Intrappolano e feriscono: artt. 544-ter e 727 c.p. Colpiscono per di più specie non bersaglio. |
Cattura con trappole o reti a caduta | Vietato senza autorizzazione | Il prelievo e il contenimento numerico passano dai piani pubblici ex art. 19 L. 157/1992, con parere ISPRA. Non è una scelta del privato. |
Abbattimento con arma da fuoco | Vietato | Il colombo di città non è specie cacciabile ai sensi dell’art. 18 L. 157/1992. |
Rimozione di nidi con uova o pulli | Da valutare caso per caso | Sul nido attivo la soglia del maltrattamento si abbassa. La prevenzione va fatta prima della stagione riproduttiva, non durante. |
La miniatura c’è solo dove il metodo è praticabile: dei metodi vietati non pubblichiamo immagini. La tabella riassume il quadro generale — vincoli paesaggistici, regolamenti comunali e condominiali possono aggiungere prescrizioni, e vanno verificati sull’edificio specifico prima di posare qualsiasi cosa.
Devi capire se quello che ti hanno proposto è a norma?
Mandaci il preventivo che hai ricevuto e due fotografie del punto da proteggere: ti diciamo che cosa prevede, che cosa manca e quale norma lo riguarda.
0584 433 198Fai controllare il preventivoI metodi tradizionali: perché spesso non funzionano (e a volte peggiorano il problema)
Molti privati, e qualche installatore non specializzato, continuano a proporre soluzioni rapide e poco costose. Non è il prodotto a essere sbagliato: è il modo in cui viene scelto e posato.
1Aghi e spuntoni
Non sono illegali e, montati bene, funzionano. Il problema è quasi sempre la posa: se coprono metà del piano di posa il colombo si sposta di venti centimetri e resta lì, e se le punte sono taglienti o sporgono in modo da ferire si entra nel campo dell’art. 544-ter. Su edifici storici vanno inoltre verificati i vincoli prima di forare qualunque cosa.
2Reti: la differenza la fa il montaggio
Una rete professionale, tesa e ancorata su tutto il perimetro, è una delle soluzioni più solide che esistano. Una rete economica montata alla meglio si allenta con il vento, si strappa e diventa una trappola: a quel punto non è più un dissuasore, è un dispositivo che intrappola, con le conseguenze penali del caso.
3Dispositivi sonori: dipende da quale
Gli ultrasuoni da ferramenta sui colombi non producono l’effetto promesso, e i cannoni a gas in area urbana si scontrano con i limiti comunali sul rumore. Discorso diverso per i sistemi acustici professionali usati in contesti industriali estesi, dove l’intervento è progettato, calibrato e verificato: lì il tema non è l’efficacia del suono in sé, ma il rispetto dei limiti acustici del sito.
Il fai da te è il caso peggiore. Installare un dissuasore senza conoscere la struttura significa, nell’ordine: compromettere una lattoneria o un’impermeabilizzazione, violare un regolamento comunale o un vincolo architettonico, lavorare in quota senza le protezioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e — se il dispositivo ferisce o intrappola — rispondere penalmente. Il risparmio iniziale si misura in centinaia di euro, il conto in migliaia.
Amministratori e condomini che ci hanno già affidato uno stabile
Recensioni pubblicate su Trustpilot, piattaforma indipendente che non controlliamo.
Le tecnologie che rispettano la legge e funzionano
Nessuno di questi sistemi uccide, ferisce o intrappola: è la condizione che la normativa pone. Cambia il modo in cui rendono inospitale l’appoggio, e con esso il contesto in cui conviene usarli.

BirdFire
Coppette di gel a base di oli naturali applicate sul piano di posa. I colombi vedono l’ultravioletto e la formula, per loro, ha l’aspetto di una fiamma. Da terra non si vede niente: è il sistema che si valuta quando il vincolo principale è l’aspetto della facciata.
Vedi la pagina del sistema
BirdTikol e TikolPannel
L’evoluzione del dissuasore meccanico a impatto estetico nullo: non cruento, silenzioso, sicuro per persone e animali. Rende inutilizzabile il piano di posa lasciando leggibile la linea architettonica dell’edificio.
Vedi la pagina del sistema
BirdLaser AI
Sensori e telecamera individuano le aree frequentate e il sistema proietta un raggio che i volatili percepiscono come una minaccia. Silenzioso, presidia superfici ampie — lastrici, coperture estese — dove un sistema di bordo non arriva.
Vedi la pagina del sistema
FlyAway
Non danneggia i volatili: li disorienta. Nessun impatto estetico né acustico e struttura resistente agli agenti atmosferici — è il sistema che si valuta su edifici vincolati, dove non si può forare né appendere.
Vedi la pagina del sistemaSu un edificio intero quasi mai se ne usa uno solo: la combinazione si decide guardando gli affacci, i volumi accessibili e il livello di infestazione. I punti di partenza di ciascun sistema, IVA esclusa, sono nella guida ai costi; per uno stabile il preventivo si fa sempre su sopralluogo.
Richiedi il preventivo per lo stabile
Dicci indirizzo, numero di scale e quali affacci sono interessati. Con qualche fotografia fatta da terra prepariamo il documento da allegare alla convocazione: superfici, sistemi, bonifica a parte e ipotesi di riparto.
Che aspetto ha un impianto fatto a norma
Interventi Birdstop documentati, con il cursore da trascinare. Nessuna di queste soluzioni ferisce l’animale: è esattamente il perimetro in cui la legge consente di lavorare.

PrimaDopo
PrimaDopo
PrimaDopoDue cose che in assemblea si spiegano meglio con un video
Un sistema che non si vede dalla strada
L’obiezione più frequente in assemblea non riguarda la spesa ma l’aspetto della facciata: l’art. 1120 vieta le innovazioni che alterano il decoro architettonico. Questo è il tipo di sistema che si valuta quando l’edificio ha un fronte importante.
Il sistema BirdTikolChe cosa comprende davvero la bonifica
La rimozione del guano è una lavorazione separata, con dispositivi di protezione e smaltimento del materiale: va preventivata a parte e non confusa con la pulizia ordinaria delle parti comuni.
Guano e bonifica in sicurezzaCosa dicono i clienti Birdstop
Recensioni su Trustpilot, piattaforma indipendente che non controlliamo: non testimonianze riportate da noi.
I vantaggi normativi di un sistema progettato e documentato
Non sono slogan: sono le cose che, in caso di contestazione, si possono mostrare a un ispettore, a un assicuratore o a un giudice.
- Nessun metodo cruento — I sistemi che installiamo non uccidono, non feriscono e non intrappolano: è la condizione posta dagli artt. 544-bis e 544-ter c.p. e dalla L. 157/1992.
- Impatto estetico contenuto — Fili, barriere e coppette sono progettati per restare leggibili il meno possibile: è il criterio che conta sugli edifici con vincolo paesaggistico o monumentale.
- Nessuna emissione acustica in ambito residenziale — Sui condomìni si usano sistemi che non emettono suono: niente rischio di contestazioni per rumore.
- Posa a regola d’arte e in sicurezza — Personale formato, DPI e procedure per il lavoro in quota e per il rischio biologico del guano, secondo il D.Lgs. 81/2008.
- Servizio certificato UNI EN 16636 — La norma europea sui servizi di gestione e controllo delle infestazioni certifica l’organizzazione che esegue il servizio: competenze, procedure, documentazione.
- Documentazione consegnata — Relazione dell’intervento, planimetria dei punti trattati e schede tecniche dei materiali: è quello che serve per allegare l’intervento a un piano di autocontrollo o a un verbale.
- Integrabile nei piani HACCP — Il controllo degli infestanti è un prerequisito igienico previsto dal Reg. (CE) 852/2004: il nostro intervento si allega al piano di autocontrollo dello stabilimento.
- Compatibile con gli audit BRCGS e IFS — Gli standard certificano lo stabilimento, non il dissuasore. Quello che facciamo è fornire impianto e documentazione nella forma che le sezioni di pest management di quegli standard richiedono in sede di audit.
Due formule che su questa pagina non troverai più, perché non sarebbero corrette: «dissuasori certificati BRC o IFS» — quegli standard certificano il sito produttivo, non un prodotto — e «nessun rischio di sanzioni», che nessun fornitore può garantire, perché dipende anche da vincoli e regolamenti locali. Quello che possiamo garantire è il metodo e la documentazione.
Tutti i sistemi Birdstop, per tipo di superficie
Ogni scheda porta alla pagina tecnica del sistema, con le condizioni d’uso e i contesti in cui viene scelto.
Certificata, non improvvisata
Il sistema di gestione Ekonore è certificato Kiwa e accreditato Accredia: qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, controllo infestanti e parità di genere. Ogni intervento Birdstop segue procedure verificate da un ente terzo.
Certificazioni rilasciate da Kiwa a Ekonore S.r.l. — Birdstop è la divisione allontanamento volatili.
Aziende, condomìni e industria alimentare: chi risponde di che cosa
È la parte che di solito interessa di più chi firma il preventivo.
Condominio. Sulle parti comuni — tetto, lastrico solare, facciata, cornicioni — l’intervento lo decide l’assemblea e la spesa si ripartisce secondo il Codice civile; la pulizia del guano già presente rientra invece fra gli atti conservativi che l’amministratore può disporre nei limiti del preventivo approvato. Sul chi decide e chi paga in condominio abbiamo scritto una guida a parte, con gli articoli e le maggioranze.
Datore di lavoro. Se il guano si accumula in aree di lavoro, su passerelle o su coperture praticabili, il tema non è più estetico: diventa valutazione del rischio biologico e sicurezza degli accessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso vale per l’impresa che esegue l’intervento, che deve operare con personale formato e con le protezioni previste per il lavoro in quota.
Industria alimentare. Il controllo degli infestanti — volatili compresi — è un prerequisito igienico del Reg. (CE) 852/2004: l’allegato II chiede che strutture e procedure impediscano la contaminazione e consentano la lotta agli animali infestanti. Negli stabilimenti certificati BRCGS Food Safety e IFS Food il pest management ha una sezione dedicata: l’auditor non chiede la marca del dissuasore, chiede la mappa dei punti, i verbali di verifica e la coerenza fra quello che è scritto nel piano e quello che si vede in impianto.
Il punto pratico: in tutti e tre i casi ciò che protegge non è il prodotto, è la documentazione. Un impianto senza relazione, senza planimetria e senza verifiche programmate è indifendibile davanti a un’ispezione, anche se tecnicamente è fatto bene.
Le domande che ci arrivano prima di firmare un preventivo
I piccioni sono una specie protetta?
La formula corretta è più sfumata. La L. 157/1992 tutela la fauna selvatica e il colombo di città non rientra fra le poche specie escluse dall’art. 2, comma 2 (talpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole). Non è però nemmeno fra le specie «particolarmente protette», né fra quelle cacciabili. In pratica: non si abbatte, non si cattura senza autorizzazione, e ogni metodo cruento ricade negli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale.
È vero che i dissuasori per piccioni sono regolati dalla L. 968/77?
No: quella legge non è più in vigore. La disciplina vigente è la L. 11 febbraio 1992 n. 157. Se un preventivo o un capitolato cita ancora la 968/1977 come norma attuale, non è aggiornato.
Posso mettere una rete o degli aghi sul mio balcone senza chiedere niente?
Sui beni di proprietà esclusiva il proprietario decide, ma restano tre vincoli: non deve pregiudicare stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edificio; se il palazzo ha vincoli paesaggistici o monumentali serve la verifica preventiva; e in condominio il regolamento può prevedere prescrizioni sul decoro. La chiusura di un affaccio singolo, poi, sposta spesso il problema al piano di sopra.
Che cosa rischio se uso veleno o esche?
L’art. 544-bis c.p. punisce l’uccisione di animali per crudeltà o senza necessità con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, aumentate in caso di sevizie. Le pene sono state inasprite dalla L. 82/2025. A questo si aggiunge il rischio per animali non bersaglio, gatti e cani compresi, e la contaminazione dell’area.
Posso far catturare i piccioni e liberarli altrove?
Non di iniziativa privata. La cattura e il contenimento numerico rientrano nei piani di controllo pubblici previsti dall’art. 19 della L. 157/1992, che richiedono il parere di ISPRA e sono di competenza degli enti territoriali. Per un privato, un condominio o un’azienda la strada praticabile è l’allontanamento.
Dare da mangiare ai piccioni è vietato?
Non c’è una norma nazionale: dipende dal regolamento del Comune. A Milano il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali vieta espressamente di fornire cibo ai colombi su tutto il territorio cittadino; altri Comuni, come Firenze, lo disciplinano con appositi provvedimenti e sanzioni.
Un impianto anti-volatili è compatibile con la certificazione BRCGS o IFS del mio stabilimento?
Sì, ma va detto nel modo giusto: BRCGS e IFS certificano lo stabilimento, non il dissuasore. Quello che serve in sede di audit è che il pest management sia progettato, mappato, documentato e verificato — e che quanto scritto nel piano corrisponda a quello che l’auditor vede in impianto.
Chi paga l’intervento in condominio?
Dipende da dove si interviene: sulle parti comuni la spesa segue le regole condominiali e la delibera assembleare, sulla proprietà esclusiva paga il singolo. È un tema che merita spazio a sé: lo abbiamo affrontato nella guida dedicata ai piccioni in condominio.
Chi ci ha già affidato i propri edifici
Dai clienti privati alle grandi realtà produttive: proteggiamo tetti, facciate e impianti dai piccioni e dagli altri volatili infestanti, con tecnologie non invasive e senza ucciderli.


















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Si ricorda che i piccioni sono dei pericolosissimi vettori di malattie e parassiti, motivo valido per rivolgersi ad una ditta specializzata in Disinfestazione & Bird Control.
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